La Chiesa Cattolica Romana – Indice > L’ecumenismo > Cose passate da non dimenticare > Le torture, le prigionie, e le sentenze capitali inflitte ‘nel nome di Dio’ dall’Inquisizione
Ho accennato innanzi all’Inquisizione. Vediamo di spiegare brevemente che cosa era e come agiva. L’Inquisizione era uno speciale tribunale ecclesiastico che aveva come scopo quello di combattere e sopprimere l’eresia.[1] Il papato lo istituì quando constatò la sua impotenza dinanzi ai progressi dei Catari e dei Valdesi. Il papa che la istituì fu Gregorio IX (1227-1241) il quale tra il 1231 e il 1234 istituì per l’Europa dei tribunali d’Inquisizione, presieduti da degli inquisitori permanenti, i quali esercitavano i loro poteri entro determinate circoscrizioni.[2] A tale scopo Gregorio IX scelse i Francescani e i Domenicani, i quali dapprima furono designati a tale ufficio dai loro superiori e più tardi dal papa stesso. Questo papa pubblicò una decretale che diventò il fondamento della legislazione inquisitoriale nei tempi posteriori; in questa decretale egli affermava che gli eretici che venivano condannati come tali, dovevano essere abbandonati al braccio secolare per ricevere un castigo esemplare, mentre coloro che facevano ritorno alla chiesa cattolica dovevano essere condannati alla prigione a vita. Nel 1252 Innocenzo IV (1243-1254) con la bolla Ad Extirpanda confermò l’Inquisizione autorizzando la tortura contro tutti gli eretici. Nel 1480 su licenza papale venne istituita l’Inquisizione in Spagna, che nel corso dei secoli sterminò migliaia e migliaia di persone (tra cui pure tanti Ebrei che, secondo la chiesa cattolica, dopo essersi convertiti al cattolicesimo apostatarono tornando al giudaismo).[3] Nel 1542 Paolo III (1534-1549) con la bolla Licet ab initio istituì l’Inquisizione romana, che doveva combattere l’eresia in ogni luogo,[4] ponendo su basi amministrative centralizzate la vecchia Inquisizione medioevale. Ecco uno dei passi salienti di questa bolla: ‘Noi, mentre aspettiamo il giorno del Concilio testè indetto, volendo provvedere intanto perché tutto non vada in rovina, e non potendo portare a termine tutto quanto occorre da soli, occupati come siamo, da gravi compiti, nominiamo e deputiamo, in base all’autorità apostolica e al valore del presente decreto, i nostri diletti figli cardinali: Giovanni Pietro, Giovanni, Pietro Paolo, Bartolomeo, Dionigi e Tommaso, commissari inquisitori generali e generalissimi in vece nostra e della sede apostolica, in materia di fede in ogni singola città, villaggio, terra e luogo della cristiana repubblica, sia al di qua sia al di là dei monti, ovunque, compresa l’Italia e la Curia romana. E abbiamo fiducia nella fede, nella dottrina e nella virtù dei predetti nostri diletti figli cardinali; Giovanni Pietro di San Clemente, Giovanni di San Sisto, Pietro Paolo di Santa Balbina, Bartolomeo di San Cesareo, Dionigi di San Marcello, e Tommaso del titolo di San Silvestro. Diamo ad essi il potere d’investigare contro quanti si allontaneranno dalla via del Signore e dalla fede cattolica, o la intendano in modo errato, o siano in un modo qualunque sospetti d’eresia (‘alias quomodolibet de haeresi suspectos’), e contro i seguaci, fiancheggiatori, e difensori, e contro chi presta loro aiuto, consiglio e favori, sia apertamente che di nascosto, a qualunque stato, grado, ordine, condizione e rango appartenga. E ciò anche indipendentemente dagli ordinari del luogo, nelle stesse cause in cui questi debbano intervenire di diritto. Conferiamo, inoltre: il potere di procedere con il sistema dell’inquisizione o dell’investigazione, o altrimenti anche d’ufficio; d’incarcerare chiunque risulterà colpevole o sospetto in base agli indizi suddetti; di procedere contro di loro, compresa la sentenza finale; di punire chi è stato trovato colpevole; con pene adeguate in conformità alle sanzioni canoniche; e di confiscare, a norma di legge, i beni dei condannati alla pena di morte’. L’Inquisizione romana presentava delle novità rispetto a quella medievale: esse erano le seguenti. Innanzi tutto mentre nel medioevo l’azione penale era affidata ai vescovi che ne restavano i titolari anche quando erano aiutati dagli inquisitori delegati, ora invece il potere di inquisire e giudicare è trasferito totalmente agli inquisitori generali nominati dal papa. In secondo luogo questa Inquisizione può procedere contro i vescovi, gli arcivescovi, i metropoliti e persino i cardinali (questo lo affermerà con chiarezza Pio IV nella sua bolla Romanus pontifex). Altra novità era l’universalità della sfera di competenza di questa Inquisizione, perché mentre nel medioevo i vescovi potevano inquisire solo nell’ambito della loro diocesi e gli inquisitori solo nel territorio fissatogli dal papa adesso gli inquisitori generali avevano giurisdizione su tutto il mondo. L’Inquisizione fu confermata in seguito da Gregorio XIII e Sisto V.
Vediamo ora come procedeva l’Inquisizione contro gli ‘eretici’. Bastava un sospetto, una denuncia, un accusa per fare sì che l’inquisitore citasse le persone compromesse davanti a lui o farle trarre in arresto sia dalle autorità civili che dai propri dipendenti (sergenti, messaggeri, notai, carcerieri). Erano sufficienti due testimoni per stabilire la colpevolezza dell’imputato (faccio notare che i ‘maestri’ dell’Inquisizione lo chiamavano reo perché per loro egli era già colpevole dal momento che veniva accusato e doveva solo confessare le sue colpe); ma le accuse dei testimoni venivano notificate all’accusato solo quando gli era stata estorta la confessione oppure quando l’inquisitore riteneva che ormai l’accusato non avrebbe più confessato, e ciò avveniva senza fargli conoscere i nomi dei testimoni. Una volta davanti al tribunale dell’Inquisizione all’eretico per scampare alla morte rimaneva solo una via quella di confessare la sua eresia e di abiurarla. Va detto però che anche nel caso abiurasse egli non otteneva la libertà perché veniva condannato alla prigione a vita che veniva reputata dalla chiesa una penitenza da fargli scontare per la ‘salvezza’ dell’anima sua dato che era tornato, secondo loro, in seno alla vera Chiesa. Sia nel caso egli confessasse di rigettare dei dogmi della chiesa cattolica romana e di non volere abiurare le sue convinzioni, e sia nel caso egli non volesse confessare di essere un eretico, per lui c’era la morte perché veniva considerato un eretico impenitente. Nel caso l’imputato, interrogato dall’inquisitore (questa parte della procedura era chiamata ‘esame semplice’), non volesse confessare di essere un eretico il tribunale faceva ricorso contro di lui ad ogni mezzo per estorcergli la confessione; l’imputato veniva posto in celle strettissime senza luce, con i ceppi ai piedi e le catene ai polsi, gli veniva fatto mancare il cibo, non veniva fatto dormire, o se veniva fatto dormire veniva fatto dormire sulla nuda terra. Oltre a ciò egli veniva torturato con ogni sorta di torture fisiche perché la tortura (che veniva chiamata ‘esame rigoroso’) era reputata un mezzo lecito da usare in vista della ‘salvezza’ dell’accusato (ricordatevi sempre che il fine che la chiesa cattolica si proponeva con l’Inquisizione era quello di ‘purgare’ le anime dall’eresia per ‘salvarle’ dalla perdizione, per cui secondo lei ogni mezzo che potesse portare l’eretico a confessare i suoi errori e ad abiurare era lecito). Ecco cosa si trova scritto nel libro L’Arsenale della S. Inquisizione a proposito dell’utilità della tortura da infliggere: ‘Il reo (notate che ancora prima che sia stata emanata la sentenza l’individuo era definito colpevole), negando i delitti, ed essi non essendo provati, se nel tempo assegnato per le difese, non ha dato alcuna ragione convincente a sua discolpa, ovvero se, finite le difese, non si è purgato dagl’indizi che si hanno contro di lui nel processo, per trarre da lui la verità, è necessario venire contro di lui all’esame rigoroso; essendo stata inventata la tortura per supplire al difetto delle testimonianze, quando esse non bastano per fornire la prova intera contro il reo; e questo non è punto contrario né alla mansuetudine, né alla dolcezza ecclesiastica; anzi quando gli indizi sono legittimi, sufficienti, chiari e concludenti nel loro genere, l’inquisitore può e deve farlo senza alcun biasimo, acciò i rei, confessando i loro delitti, si convertano a Dio, e salvino l’anima loro’.[5] Per quanto riguarda il modo di ministrare la tortura ecco le parole del Direttorio degl’inquisitori di Eymeric: ‘Appena pronunciata la sentenza di tortura, i ministri si dispongono a tormentare il reo: e mentre essi preparano l’occorrente, il Vescovo e l’Inquisitore, o personalmente, o per mezzo di altri uomini pii e zelanti nella fede, inducono il reo a confessare liberamente la verità: che se egli non confessa, ordinano ai ministri di spogliarlo (anche se è donna), ed essi ubbidiscono prontamente, non allegri, ma quasi turbati (non laeti, sed quasi turbati), e lo spogliano sollecitamente, e mentre lo spogliano lo inducono a confessare. Che se ancora è ostinato, sia bello e nudo tratto a parte da uomini probi, e gli si prometta salva la vita se confessa, purché giuri di non ricadere nello stesso delitto… che se né per promesse né per minacce vorrà confessare, allora sia tormentato ecc.’.[6] La tortura durava mezz’ora e non si poteva ripetere, ma gli inquisitori riuscivano ad eludere la legge. Ecco cosa lo stesso Direttorio diceva infatti: ‘Che se, abbastanza tormentato, non vorrà confessare la verità, gli si facciano vedere tutti gli altri tormenti, e gli si dica che bisogna che li provi tutti fino a che non avrà confessato. Che se neppure in tal modo si spaventerà, allora si assegnerà l’indomani, o il giorno dopo per continuare la tortura, non per replicarla; perché essa non deve essere ripetuta, ma non è proibito di continuarla’. Tra le torture applicate c’erano quella della corda, quella del fuoco e quella dell’acqua. Quella della corda era compiuta in questa maniera: si disponevano le braccia dell’imputato dietro la schiena legandogli i polsi con una corda che scorreva per una carrucola fissata al soffitto. Tirando la fune si sospendeva il torturato per aria, e lo si lasciava in quella posizione per mezz’ora (così gli veniva provocata la slogatura delle braccia). La tortura del fuoco veniva applicata in questo modo. Dopo che il reo aveva sofferto la tortura della corda veniva portato davanti ad un camino pieno di carboni accesi e veniva saldamente legato ad un cavalletto in maniera che non potesse fare il più piccolo movimento. Vi veniva legato con i piedi nudi, unti con del lardo, ritenuti in ceppi e a patire per mezz’ora sul fuoco acceso. La tortura dell’acqua consisteva invece nello stendere la persona sopra una specie di cavalletto fatto a guisa di mangiatoia e legarvela fortemente. Poi un carnefice con una corda per mezzo di un randello stringeva le due gambe alle caviglie, ritenendo sempre in mano il randello; un altro stringeva nella stessa maniera i due polsi. Si portava un gran secchio d’acqua, ed un terzo carnefice, dopo avere con una specie di piccola tenaglia di legno chiuso bene il naso al torturato, poneva con la sinistra nella bocca del sofferente un imbuto, mentre con la destra attingeva con una tazza dal secchio l’acqua che versava nell’imbuto, e nel mentre gli altri due carnefici stringevano il randello.
Qualcuno forse si domanderà se in questo processo vi fossero gli avvocati? Sì gli avvocati esistevano ma di fatto non difendevano l’imputato perché collaboravano con gli inquisitori. Prima di tutto non venivano scelti dall’imputato ma dagli inquisitori e poi erano uomini di fiducia degli inquisitori. I loro compiti erano questi: parlare poco con l’imputato (e sempre in presenza dell’inquisitore) e poi convincerlo a confessare il suo crimine. Non potevano portare testimoni a difesa dell’imputato perché questo era proibito. E poi dovevano essere molto cauti nel ‘difendere’ l’imputato perché ogni affermazione in favore di un eretico poteva essere presa dall’Inquisizione come prova che anche loro fossero degli eretici e perciò dovevano essere processati anche loro per eresia. (Secondo l’inquisitore Bernardo Gui quegli avvocati che avessero il coraggio di difendere gli eretici si dovevano considerare come colpevoli del delitto di complicità nell’eresia). Ecco a che cosa si riduceva il ruolo dell’avvocato nell’Inquisizione.
Quando poi il tribunale ecclesiastico sentenziava la condanna dell’eretico e lo consegnava al braccio secolare (cioè all’autorità civile) faceva giurare questo di trattarlo con dolcezza, di risparmiare la sua vita e di non versare il suo sangue, ma risulta dai fatti che quel giuramento che veniva richiesto era un giuramento ipocrita. Il motivo per cui l’autorità ecclesiastica implorava la clemenza delle autorità civili sul condannato era che essa non voleva prendere parte apertamente all’esecuzione delle pene capitali perché ‘la chiesa aborrisce il sangue’. Perché essa nella realtà voleva la morte dell’eretico[7] e voleva che l’autorità civile lo mettesse a morte infatti essa aveva introdotto nei codici le leggi più feroci contro gli eretici e obbligava i funzionari pubblici ad eseguirle sotto pena di essere considerati anche loro degli eretici. Nel 1244 il concilio di Narbona aveva dichiarato che nel caso una persona rivestita di potere temporale si fosse dimostrata pigra nel sopprimere l’eresia, sarebbe stata dichiarata come complice degli eretici, e quindi andava incontro alle medesime pene di costoro. La chiesa cattolica reputava il mettere a morte un eretico un atto pio tanto che concedeva l’indulgenza plenaria a coloro che portavano la legna per erigere il rogo. Dichiarare dunque, come fanno taluni che difendono l’Inquisizione, che l’esortazione alla clemenza fatta dal tribunale dell’Inquisizione fosse sincera e che la responsabilità della morte dell’eretico ricadesse tutta sul magistrato secolare, è totalmente falso, è un sofisma usato per fare credere che la chiesa cattolica romana fu sempre innocente del sangue degli eretici quando essa in realtà è sempre stata assetata del sangue di coloro che non si volevano sottomettere ad essa e quel sangue un giorno gli sarà domandato.
Condotto al luogo del supplizio, se il condannato dichiarava di pentirsi e di rinnegare i suoi errori il tribunale lo restituiva all’inquisitore, il quale lo sottoponeva ad un interrogatorio molto serrato nel quale il penitente doveva denunciare i suoi complici e rinnegare una per una le sue eresie. Dopodiché egli veniva condannato al carcere a vita. Nel caso invece il ‘reo’ rimanesse impenitente fino alla fine allora veniva bruciato o vivo o dopo essere stato ucciso pubblicamente.[8] Voglio citare ora tre esempi di uomini bruciati per ordine dell’Inquisizione a motivo della loro fede in Cristo Gesù e che quindi vanno annoverati tra i martiri di Gesù, Giovanni Huss, Giaffredo Varaglia e Aonio Paleario.
Dell’esecuzione contro Huss, che fu condannato a morte dal concilio di Costanza nel 1415, un testimone oculare ha raccontato le seguenti cose. Huss fu costretto ad inginocchiarsi sopra un mucchio di fascine e venne legato saldamente con corde al palo; le corde lo tenevano strettamente avvinto alle caviglie, sotto le ginocchia, sopra le ginocchia, all’inguine, alla cintola e sotto le braccia. Gli fu passata anche una catena attorno al collo. Attorno a lui fu accumulata della legna mista a paglia, fino all’altezza del mento. Allora, il conte palatino Luigi, il quale sorvegliava l’esecuzione, si avvicinò in compagnia del maresciallo di Costanza ed invitò Huss a ritrattare. Essendosi egli rifiutato, si ritirarono e batterono le mani; questo era il segnale convenuto coi carnefici che aspettavano di accendere il rogo. Quando tutto fu consumato dal fuoco i carnefici distrussero completamente il corpo carbonizzato, il quale venne fatto a pezzi, le ossa furono spezzate, e i frammenti e le viscere buttati nuovamente sopra il rogo.
Della morte di Giaffredo Varaglia, un credente che fu presente alla sua morte scrisse le seguenti cose a delle chiese. ‘Carissimi fratelli, il portatore della presente, volendo visitare le vostre Chiese, non ho voluto mancare di darvi avviso di quanto ha piaciuto a Dio che sia accaduto questi giorni tra noi per l’avanzamento della sua parola, chiamando a se il nostro buon fratello e Ministro, M. Giaffredo Varaglia, per la croce del martirio. Il quale essendoli annunziata la morte da un collaterale della Corte, gli rispose che non la temeva, e disse ciò con una costanza mirabile senza turbarsi niente in quel primo incontro, contra la natura quasi di ogni uomo. Appresso, uscendo fuora della prigione, per andare al luogo del supplicio, un prete se gli accostò dicendoli et esortandolo che si convertisse. A cui egli rispose ridendo: Convertitevi voi ch’io sono per gratia di Dio già convertito. Era condotto legato con quell’altro buon huomo vecchio che conoscete; il quale anch’egli sofferse assai per la medesima querela essendo stato condannato di assistere alla esecutione dell’altro e di essere scopato, marcato della marca del Re, e bandito. Andava dunque M. Giaffredo consolando costui, e recitando ad alta voce il Salmo: In te Domine speravi. Ma essendo giunto al luogo, con volto ridente disse al suo compagno: non mancate di salutare in nome mio tutte le chiese dove passerete, voi restate qua, et io me ne vado alla gloria del mio Padre. Finalmente salito sopra il legnaio, havendo una corda al collo, cominciò così a dire: Fratelli carissimi, primieramente io perdono a tutti quelli che sono cagione della mia morte, molto volentieri, perciocchè in vero non sanno quel che si fanno, e priego Dio che gli voglia illuminare. In quanto poi alla causa, per la quale io sono posto a morte, è per tenere a fare una medesima confessione di fede, che ha tenuto e fatto S. Pietro e S. Paolo e tutti gli altri Santi Apostoli e Martiri per la diffensione dell’Evangelio del Signor nostro Giesù Christo, che vuol dire buona nuova, per la quale ci è annuntiata la remissione dei peccati per esso Signor Giesù, il quale Iddio ha costituito solo Avvocato, Mediatore et Intercessore fra lui e noi poveri peccatori. Quando servivo al Diavolo, io moriva ogni giorno per gli miei peccati enormi, bestemmiando il suo Santo nome, se io fossi morto a quel tempo sarei morto dannato. Ma ora io muoio per vivere eternalmente con lui; non già che io pensi che questa morte sia cagione della mia salute, consistendo nel solo sangue di Giesù Christo. E se qui si trova alcuno il quale habbia cognitione dell’Evangelio e tutti gli altri ancora, vi esorto a ricercare la S. Scrittura e governarvi secondo quella, che sola contiene la regola del ben vivere; lasciando i peccati come sono idolatrie e fornicationi, detrattioni, furti et altre simili enormità. La quale regola ho sempre seguitata da poi che Iddio mi ha illuminato et al presente la ratifico con la mia morte, aspettando il guiderdone da colui che mi ha fatto tanta gratia et onore che dopo essere stato Araldo della sua parola, mi ha ora fatto un tanto Cavaliero e dei suoi martiri. E sappiate che io credo alla S. Chiesa Cattolica e non ricevo nessuna inventione umana, ma mi appoggio alla sola parola di Dio. Alle quali humane inventioni vi priego non volere credere, perciocchè sono molto dannose. Appresso avere detto questo e qualche altra cosa per lo spatio di un quarto di hora, pregò tutta la moltitudine che si degnasse pregare Dio insieme con lui: poi inginocchiatosi, recitò l’oratione del Signore e gli articoli della fede in volgare italiano, et ad alta voce, distintamente, e senza apparenza alcuna di essere spaventato. Perciochè egli non era niente cambiato di colore, et havea sempre il viso giocondo e quasi ridente: di maniera che la più gran parte del popolo si maravigliò, dicendo: ei pare che vada a nozze. E quando recitava gli articoli di fede si levò un mormorio della moltitudine, dicendo alcuni: e come? si dicea che costui non credesse in Dio, e che dicea tanti mali della Vergine Maria? il che vediamo hora non esser vero. Donde viene questo? Appresso a tutte queste cose ei disse al manigoldo, che facesse il suo ufficio a suo piacere. Il quale domandogli perdono, egli disse: Amico mio, io ti ho di già perdonato, et ora di nuovo ti perdono con tutto il cuore. E così, havendo raccomandato lo spirito a Dio, fu dal boia strangolato et abruciato. Et in questa maniera è passato a miglior vita M. Giaffredo Varaglia fedel servo e martire del Signore a’ 29 di Marzo in Turino del 58’ (ossia 1558).
A proposito del supplizio di Aonio Paleario viene detto che dopo essere stato processato e condannato dal tribunale dell’Inquisizione qui a Roma,[9] all’alba del 3 luglio 1570 fu portato dinanzi a Castel Sant’Angelo dove per lui era stata preparata una forca e il rogo.[10] C’era molta gente; giunto a piè della forca un frate gli gridò: ‘Riconciliati con Dio, o eretico: l’ora della tua morte è arrivata!’. Il condannato lo guardò con uno sguardo severo e fu udito pronunciare queste parole con voce distinta: ‘Sentimi frate, io già mi sono riconciliato con Dio: né ho bisogno del tuo ufficio ond’egli mi ascolti!… Chi sei tu che ti poni tra il Creatore e la creatura? Polvere come me, umiliati… e prega! Poco dopo salì sul patibolo e fu messo a morte. Dopodiché il suo corpo fu gettato nelle fiamme.[11]
Qualcuno dirà: ‘Ma oggi la chiesa cattolica romana come ne parla dell’Inquisizione? La condanna condannando coloro che la promossero? Affatto; quando ne parla o in un modo o nell’altro la giustifica (condannando solo certi comportamenti di taluni inquisitori che lei chiama ‘abusi’)[12]. Nell’Enciclopedia Cattolica per esempio alla voce Inquisizione alla fine si leggono le seguenti parole: ‘I moderni hanno giudicato severamente l’istituzione dell’Inquisizione e l’hanno tacciata di essere contraria alla libertà di coscienza. Ma dimenticano che in passato si ignorava questa libertà e che l’eresia incuteva orrore nei ben pensanti, che erano certamente la grande maggioranza anche nei paesi più infetti di eresia’.[13] Questo implicitamente significa che essa è ancora in favore dell’uso della forza contro coloro che non si vogliono sottomettere ad essa e che minacciano in una maniera o nell’altra il suo prestigio e il suo potere. E che sia così è confermato dal fatto che, come abbiamo visto, la chiesa cattolica romana è per l’uso della violenza nei confronti dell’aggressore. Se si considera infatti il loro insegnamento sulla legittima difesa si noterà che è permesso ad un gruppo di reagire con la violenza ad un aggressione. Ecco quanto si legge nel loro Dizionario di morale cattolica: ‘Fin qui si è esaminato il diritto di legittima difesa in termini individuali: ma ciò si applica ugualmente anche a un gruppo. Minacciato (…) nella sua identità culturale (distruzione del patrimonio culturale…)…. un popolo può invocare il diritto di legittima difesa’.[14] Facciamo un esempio: la chiesa cattolica romana (che non dimenticatevi oltre ad essere un organizzazione religiosa è un organizzazione politica, uno Stato come tanti altri) si sente minacciata dalla eresia, per cui il suo ‘patrimonio culturale’ è messo a repentaglio? Come reagire a questa minaccia? Con la violenza; che poi la chiesa cattolica romana farebbe un uso diretto della violenza o indiretto ricorrendo, come tante volte ha fatto, alle autorità civili, questo poco importa. L’importante per essa è fermare coloro che minacciano la sua esistenza. Pio IX (sotto cui fu proclamato il dogma dell’infallibilità papale) lo fece capire molto bene quando nel Sillabo degli Errori condannò come eretica la 24esima proposizione che dice: ‘La Chiesa non ha potestà di usare la forza, né alcuna temporale potestà diretta o indiretta’. Ma d’altronde come potrebbe il papato condannare l’Inquisizione quando essa fu istituita e confermata da degli ‘infallibili’ papi di cui alcuni sono pure stati fatti santi? Come potrebbe condannarla senza condannare con essa i suoi sostenitori il che significherebbe rinnegare l’infallibilità della chiesa cattolica nel corso dei secoli e perciò apparire contraddittoria?
Badate dunque a voi stessi fratelli, perché questo loro insegnamento sulla legittima difesa può essere da loro preso in qualsiasi momento per ritornare ad inquisire i suoi nemici, tra cui ci siamo tutti noi che rifiutiamo di sottoporci al papa e ai dogmi papisti. Non illudetevi perché essa possiede sempre qualche insegnamento con cui sostenere e giustificare un eventuale sua violenta reazione contro gli ‘eretici’. Anche perché, e qui mi ripeto, vi dovete ricordare che essa è uno Stato con tanto di ambasciatori (i nunzi) nel mondo.
[1] E’ superfluo che io dica che tutti coloro che affermarono di non volersi sottomettere al papato ma solo alla Parola di Dio, e perciò rigettarono la salvezza per meriti umani, il purgatorio, la confessione, le indulgenze ed altre dottrine di demoni della chiesa romana non furono per nulla eretici. Gli eretici erano invece i Cattolici romani che perseguitavano coloro che per la grazia di Dio avevano compreso gli inganni papisti, erano loro che si dovevano convertire, erano loro che si dovevano ravvedere.↩
[2] Già prima di Gregorio comunque alcuni concili (quello del Laterano del 1179, di Verona del 1184, e del Laterano del 1215), avevano decretato la persecuzione contro gli eretici e il loro sterminio, per cui si può dire che di fatto l’Inquisizione esisteva già prima che questo papa istituisse i tribunali inquisitori.↩
[3] Tra i grandi Inquisitori spagnoli il più terribile fu il frate domenicano Torquemada che dal 1483 al 1498 inquisì più di centomila persone di cui circa 10.000 furono condannate al rogo e molte altre alla prigione a vita.↩
[4] Faccio presente che l’Inquisizione nei secoli XIV e XV perseguì anche i bestemmiatori, gli stregoni, i sodomiti, gli adulteri, gli incestuosi, gli usurai, ed anche i violatori della domenica. Nel 1908 l’Inquisizione cambiò nome e prese quello di Sant’Uffizio; ma dal 1965 porta il nome di Congregazione per la Dottrina della Fede.↩
[5] L’Arsenale della S. Inquisizione, Roma 1730, pag. 263. Per sostenere con le sacre Scritture la ‘salutare’ tortura a cui veniva sottoposto l’eretico i teologi papisti prendevano l’esempio di Paolo che diede quell’uomo che si teneva la moglie di suo padre in man di Satana a perdizione (o distruzione) della carne affinché lo spirito fosse salvo nel giorno di Cristo (cfr. 1 Cor. 5:1-5). Ma noi diciamo: ‘Ma bisogna essere veramente dal diavolo per sostenere con questo giudizio pronunciato dall’apostolo Paolo la pratica della tortura dell’Inquisizione contro gli eretici!’ L’apostolo Paolo con quel suo gesto non ha per nulla confermato la tortura papista contro gli eretici tanto è vero che a Tito a proposito dell’uomo settario gli dice: “L’uomo settario, dopo una prima e una seconda ammonizione, schivalo, sapendo che un tal uomo è pervertito e pecca, condannandosi da sé” (Tito 3:10,11); notate che non gli disse: ‘Dopo una prima e una seconda ammonizione torturalo o fallo torturare fisicamente affinché rientri in se stesso e riconosca la verità’, ma “schivalo”. Quindi Paolo ordinò a Tito di ammonire e non di torturare o far torturare i settari. La conclusione dunque a cui si giunge è questa: i papi e tutta la curia romana che sostennero l’Inquisizione dimostrarono di non tenere in nessun conto la Parola di Dio, di sprezzarla. Ad essi che erano uomini violenti e sanguinari, figli del diavolo loro padre di cui volevano fare i desideri, importava solo mantenere gli uomini sotto il loro dominio per riempirsi le tasche con il loro denaro; della salvezza delle loro anime non gli importava proprio nulla. Ma Dio è giusto e come non lasciò impunito il sangue di Abele, quello di Naboth, e il sangue dei profeti, ma lo vendicò, così vendicherà il sangue di tutti quei santi messi a morte dall’Inquisizione papista. Essi hanno sparso il sangue dei santi e Dio darà loro a bere del sangue; ne sono degni. E affinché nessuno pensi che siamo pronti a condannare solo i misfatti della chiesa cattolica romana ma non quelli dei Protestanti, ribadisco con forza che noi come figliuoli di Dio condanniamo qualsiasi atto di violenza, qualsiasi sopruso, qualsiasi tortura, qualsiasi incitamento allo sterminio dei Cattolici romani e di eretici (veri o solo di nome e non di fatto), compiuti dai Protestanti non importa se Luterani, Calvinisti, Anglicani, Ugonotti o altro, perché di gente omicida figlia del diavolo che ha usata la violenza contro i suoi nemici ce n’è parecchia pure tra coloro che erano stati definiti Protestanti.↩
[6] De tertio modo procedendi in causa fidei per tormenta, pag. 480,481↩
[7] A conferma che fosse così ci sono le seguenti affermazioni papali. Urbano II (1088-1099) affermò: ‘Noi non riteniamo omicidi coloro che, mossi da zelo per la loro Madre Cattolica contro le persone scomunicate, hanno ucciso alcune di esse’. Leone X con la sua bolla Exurges condannò come eretica la seguente affermazione di Lutero: ‘E’ contrario alla volontà dello Spirito Santo che gli eretici siano bruciati’. E poi c’è la seguente affermazione del loro dottore ‘angelico’ Tommaso d’Aquino: ‘… Gli eretici meritano non solamente d’essere scacciati dalla Chiesa mediante la scomunica; essi meritano altresì d’essere tolti dalla vita mediante la morte’ (Somma Teologica II, II quest. XI, art. 3). Ed infine questa del cardinale Baronio: ‘Santo Padre, doppio è l’ufficio di Pietro: Pascere ed uccidere, giusta il detto: ‘Pasci le mie pecore’ e giusta quell’altro: ‘Ammazza e mangia’. Quando intanto il Papa ha da fare cogli ostinati, e cogli avversari, allora è comandato a Pietro di accopparli e scannarli, e poscia mangiarseli’ (Epist. al Papa contro i Veneziani). Stando così le cose la chiesa papista si mise contro Crisostomo uno dei suoi padri che aveva detto: ‘Mettere a morte un eretico sarebbe introdurre in sulla terra un crimine inespiabile…’ (Homelia XLVI in Mattheum cap. I). Altro esempio questo di come la chiesa papista contraddice anche i suoi padri quando gli fa comodo. Ma come facevano i papi e i loro teologi a sostenere con le Scritture che gli eretici dovevano essere fatti morire? Prendendo quelle parole della legge di Mosè dove viene detto di non avere pietà neppure di un proprio familiare nel caso questi avesse predicato l’apostasia ma di ucciderlo (cfr. Deut. 13:6-11) per togliere il male di mezzo ad Israele, e le parole di Luca che dice che Anania e Saffira morirono per avere mentito allo Spirito Santo. Per quanto riguarda la legge di Mosè diciamo che Gesù è venuta a completarla con l’ordine di amare i nostri nemici e perciò sotto la grazia non è permesso a noi credenti di uccidere uno che ha abbandonato la fede perché ha dato retta a dottrine di demoni. L’amore non fa male alcuno al prossimo, dice Paolo. Questo non vuole dire che gli apostati vanno tollerati, perché essi devono essere allontanati dalla fratellanza e considerati come il pagano ed il pubblicano. Per ciò che riguarda Anania e Saffira diciamo solamente che non furono gli apostoli a farli morire o a decretare la loro morte, ma Dio che è giusto e santo. Fu un suo giudizio per cui gli apostoli non si resero affatto responsabili della loro morte. Accettiamo i giudizi di Dio quindi anche quando sono dei giudizi di morte perché sono giusti e sono esercitati dal Giudice dei vivi e dei morti. Ma non accettiamo come giusta una condanna a morte contro un credente che apostata, o diventa un sodomita o uno stregone, di un tribunale di una chiesa non importa se formato da cardinali o vescovi o preti, o da pastori ed anziani, perché Gesù disse: “Non condannate” (Luca 6:37). E non accettiamo neppure che un simile tribunale dia il condannato a morte nelle mani delle autorità civili per farlo mettere a morte da esse pensando così di non potere essere poi incolpato per la morte di esso perché di fatto un simile tribunale si rende partecipe dell’uccisione del condannato come si resero partecipi i membri del Sinedrio dell’uccisione di Gesù compiuta dalle mani dei Romani.↩
[8] Si tenga presente che gli inquisitori condannavano pure i morti infatti esumavano pure i cadaveri dei presunti rei di eresia, e condannavano le spoglie ad essere interrate in un luogo non sacro, oppure bruciate, confiscando i beni agli eredi della prima o della seconda generazione.↩
[9] I capi d’accusa mossi contro Paleario furono ristretti ai seguenti quattro articoli: 1° Ch’egli negava il purgatorio; 2° disapprovava la sepoltura nelle basiliche; 3° metteva in ridicolo la vita monastica; 4° diceva che bastava la sola fede in Gesù Cristo per salvarsi, senza bisogno dei riti e del culto cattolico romano.↩
[10] Prima di essere portato al supplizio gli fu concesso di scrivere delle lettere a sua moglie e ai suoi figli. Ecco la lettera indirizzata a sua moglie Marietta Paleari: ‘Consorte mia carissima, Non vorrei che tu pigliassi dispiacere del mio piacere, ed a male il mio bene. E’ venuta l’ora che io passi da questa vita al mio Signore e padrone e Dio. Io vi vo tanto allegramente alle nozze del Figliuolo del gran Re, il che ho sempre pregato il mio Signore per la sua bontà e liberalità infinita mi concedesse. Sicché, mia consorte dilettissima, confortatevi della volontà di Dio, e del mio contento, ed attendete alla famigliola sbigottita che resterà, di allevarla e custodirla col timore di Dio, ed esserle madre e padre. Io era già di settanta anni vecchio e disutile. Bisogna che i figli con la virtù e col sudore si forniscano a vivere onoratamente. Dio Padre e il Signor nostro Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo sia con lo spirito vostro. Roma, il dì 3 luglio 1570. Tuo marito Aonio Paleario.↩
[11] Per la chiesa cattolica romana morì anche lui eretico impenitente. Il cardinale Baronio lo conferma dicendo negli Annali della Chiesa: ‘Quando si vide chiaro che questo figlio di Belial era ostinato e refrattario, e che non si poteva in alcun modo farlo tornare dalle tenebre dell’errore alla luce della verità, fu meritatamente esposto alle fiamme, affinché dopo avere sofferto in questo mondo pene momentanee, andasse a soffrire le eterne’.↩
[12] A proposito di alcuni inquisitori che hanno compiuto questi ‘abusi’ è vero che il papato fa presente che li punì e li scomunicò, ma a che serve dire questo quando il sistema inquisitoriale istituito dai papi, che si definivano i vicari di Cristo, era iniquo dall’inizio alla fine perché contrario alla parola di Cristo di cui loro dicevano di fare le veci? I teologi papisti farebbero meglio e prima a condannare in blocco l’Inquisizione ed affermare che coloro che la istituirono e la eseguirono erano dal diavolo e non da Dio anziché mettersi a difenderla con simili ragionamenti vani che non fanno altro che andare a loro disonore.↩
[13] Enciclopedia Cattolica, vol. 7, 47↩
[14] Jean-Louis Bruguès, op. cit., pag. 122↩