La Chiesa Cattolica Romana – Indice > Dottrine e pratiche varie > Il giuramento
E’ lecito giurare. Il giuramento fatto agli eretici si può infrangere senza per questo commettere peccato. Il giuramento falso in certe circostanze è ammesso.
La teologia romana ammette che si può giurare: nel Codice di diritto canonico è detto: ‘Il giuramento, ossia l’invocazione del nome di Dio a testimonianza della verità, non può essere prestato se non secondo verità, prudenza e giustizia’.[1] Affinché nessuno rimanga ingannato da questi due ‘non’ di questo precetto, sappiate che essi messi l’uno dopo l’altro in questa maniera vogliono dire che giurare è lecito perché è come se ci fosse scritto: ‘Il giuramento può essere prestato secondo verità, prudenza e giustizia’. Che il giuramento è ammesso dalla chiesa cattolica romana è confermato anche da quello che dice il catechismo: ‘Non è lecito giurare senza grave motivo; non è lecito per cose da poco citare e offrire la testimonianza di Dio (…) solo se foste citati in giudizio come testimoni avreste giusta ragione di giurare’.[2]
La chiesa papista nel corso dei secoli ha dato prova molte volte di avere fatto sua la diabolica massima che dice che ‘il fine giustifica i mezzi’. Uno di questi mezzi giustificato perché con esso ci si propone una cosa buona, cioè la persecuzione degli eretici, è il non mantenere un giuramento fatto agli eretici. Ecco come si espresse il cardinale Osio: ‘Non ti fare scrupolo, per nessuna ragione, d’essere tenuto di osservare ciò che hai promesso (all’eretico), poiché il giuramento non debb’essere legame d’iniquità’.[3] Una chiara prova di come la chiesa papista è stata pronta ad annullare o fare annullare una promessa di giuramento fatta ai suoi nemici l’abbiamo nel comportamento del concilio di Costanza che annullò il salvacondotto che il re Sigismondo aveva rilasciato a Giovanni Huss affinché questo potesse venire al concilio, stare e tornarsene.[4] Difatti, quando Huss arrivò a Costanza fu arrestato, processato dal concilio e condannato ad essere arso. Il concilio in quell’occasione emanò il seguente decreto: ‘…nonostante tale salvacondotto, il giudice ecclesiastico può indagare sugli errori di tali persone, e procedere debitamente contro di essi e punirli … persino se sono venuti al luogo del processo facendo assegnamento sul salvacondotto, ed altrimenti non sarebbero venuti’.[5] E’ da notare che più di un secolo dopo, il concilio di Trento (1545-1563) offerse ai Protestanti un salvacondotto per presentarsi al concilio ed esporre le loro dottrine. Ma questo salvacondotto non fu accettato e perciò essi non si presentarono a Trento; l’esperienza di Huss aveva insegnato a non fidarsi delle promesse di quei cosiddetti venerabili padri.[6]
La teologia cattolica insegna che si può fare un falso giuramento senza peccato, pur di aggiungere mentalmente alle parole del giuramento pronunziate qualche cosa che ne modifica il senso, la qual cosa viene chiamata riserva mentale.
Per spiegare questo loro insegnamento citiamo un fatto storico. Durante il fascismo in Italia, tutti coloro che chiedevano la tessera del partito fascista dovevano giurare: ‘Giuro di eseguire senza discutere gli ordini del Duce e di difendere con tutte le mie forze e, se necessario, col mio sangue, la causa della rivoluzione fascista’. Alla domanda che cosa si dovesse pensare di una tale formula di giuramento Pio XI nell’enciclica Non abbiamo bisogno del 29 giugno 1931 rispose: ‘La risposta dal punto di vista cattolico, ed anche puramente umano, è inevitabilmente una sola, e Noi, Venerabili Fratelli, non facciamo che confermare la risposta che già vi siete data: un tale giuramento, così come sta, non è lecito’.[7] Dopo una tale dichiarazione quindi ci si sarebbe aspettato che il papa dicesse ai Cattolici di non fare un simile giuramento (impedendo così a molti di entrare nel partito fascista) ma questo non avvenne perché Pio XI diede loro questo consiglio: ‘Conoscendo le difficoltà molteplici dell’ora presente e sapendo come tessera e giuramento sono per moltissimi condizione per la carriera, per il pane, per la vita, abbiamo cercato mezzo che ridoni tranquillità alle coscienze riducendo al minimo possibile le difficoltà esteriori. E Ci sembra potrebbe essere tal mezzo per i già tesserati fare essi davanti a Dio ed la propria coscienza la riserva: ‘salve le leggi di Dio e della Chiesa’, oppure ‘salvi i doveri di buon cristiano’, col fermo proposito di dichiarare anche esternamente una tale riserva, quando ne venisse il bisogno’.[8] In altre parole, il papa riconosceva che quel giuramento non si poteva fare ma nello stesso tempo disse che essi potevano giurare con riserva (ossia falsamente) per non compromettere le loro carriere, e la loro vita.
[1] Codice di diritto canonico, can. 1199↩
[2] Giuseppe Perardi, op. cit., pag. 292↩
[3] Cardinale Osio, Epist. 202, ad Enrico re di Polonia sugli eretici: citato da Luigi Desanctis in Compendio di controversie, pag. 59↩
[4] Le parole esatte del salvacondotto dicevano: ‘Omni prorsus impedimento remoto, transire, stare, morari, et redire libere permittatis’.↩
[5] Citato da Richard Frederick Littledale in Plain reasons against joining the church of Rome, (Chiare ragioni contro l’unirsi alla chiesa di Roma), London 1886, pag. 128↩
[6] Va fatto notare che il concilio di Trento, dopo avere offerto il salvacondotto ai Protestanti, dicendo che essi potevano venire liberamente nella città di Trento, rimanere in essa fare proposte, parlare trattare e discutere con lo stesso sinodo qualsiasi argomento, con l’assicurazione che sarebbero state prese tutte le precauzioni per salvaguardare le loro vite, affermò quanto segue: ‘Esclusa, inoltre, qualsiasi frode ed inganno, con la più sincera buona fede promette che il sinodo non cercherà alcuna occasione, palesemente o di nascosto, e non farà uso, in nessun modo, della sua autorità, del suo potere, di qualche suo diritto o statuto o privilegio di leggi e canoni o di qualsiasi concilio, specie quelli di Costanza e di Siena, che possa riuscire di qualche pregiudizio a questa fede pubblica, a questa solenne assicurazione e alla pubblica e libera udienza; e non permetterà che alcuno se ne serva, derogando per questa volta a tutte quelle disposizioni’. (Sottolineature mie. Sess. XV del 25 Gennaio 1552). In questa maniera esso non condannò la infame decisione di Costanza di annullare il salvacondotto del re a Huss, ma disse solo che questa volta il concilio si sarebbe astenuto di appoggiarsi su leggi statuti o canoni di qualsiasi concilio, specialmente del concilio di Costanza, che permettevano al concilio di rompere fede agli eretici per il bene della chiesa. Giudicate da voi stessi le parole di quel concilio.↩
[7] Enciclica ‘Non abbiamo bisogno’ in Tutte le encicliche dei sommi pontefici, vol. 1, Milano 1979, pag. 973↩
[8] Ibid., pag. 973↩