Una precisazione necessaria: la libertà religiosa non è il riconoscimento giuridico

La Massoneria smascherata – Indice > L’ombra della massoneria sulle Assemblee di Dio in Italia (ADI) > Massoni e amici della Massoneria nei rapporti tra ADI e Governo Italiano > Frank Bruno Gigliotti, Charles Fama, Patrick J. Zaccara, e Francis J. Panetta, del Comitato per la Libertà Religiosa in Italia > Quello che ha fatto il massone Frank B. Gigliotti per le ADI > Fece scrivere gli articoli della Costituzione Italiana che assicurano la libertà religiosa >  Una precisazione necessaria: la libertà religiosa non è il riconoscimento giuridico

Voglio tornare su un punto di fondamentale importanza, per far capire la differenza che c’è tra la libertà religiosa e il riconoscimento giuridico, perchè forse a tanti nelle ADI questa differenza non è per niente chiara in quanto per loro l’avere ottenuto il riconoscimento giuridico equivale ad avere ottenuto la libertà religiosa. Sul sito ‘In Italia’ per esempio alla voce ‘Libertà di religione’ si legge:

‘La Costituzione italiana, all’art. 19, riconosce in modo ampio la libertà di religione. Essa viene intesa come libertà di fede religiosa per evidenziare il diritto di ogni individuo di professare la propria fede e di farne propaganda. La libertà di religione viene intesa inoltre come libertà di pratica religiosa, perchè comporta il diritto di esercitarne in privato o in pubblico il culto, cioè di svolgere e di prendere parte a preghiere e riti religiosi. Questa seconda libertà trova un unico limite: non deve trattarsi di riti religiosi contrari al buon costume. La disciplina della libertà religiosa è collegata a diversi altri principi costituzionali: innanzitutto il principio di eguaglianza che vieta qualunque discriminazione tra gli individui a causa della religione professata. Nel primo comma dell’art. 8 della Costituzione si afferma infatti che “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”. [….] cui la libertà religiosa, riconosciuta e garantita dalla nostra Costituzione, non è riservata ai soli cittadini, ma, in quanto diritto inviolabile della persona, spetta a tutti gli uomini. La nostra Costituzione, garantisce anche la libertà di non professare alcuna fede, di non essere oggetto di propaganda religiosa e di non essere obbligato a partecipare a pratiche di culto, e di poter modificare la propria appartenenza a una determinata confessione religiosa. A tal proposito va ribadito che i principi di libertà dei diritti della persona non possono essere violati nel nome di alcuna religione. [….] Una evidente rilevanza per la libertà religiosa presentano, infine, anche le disposizioni costituzionali in tema di libertà di riunione articolo 17, di libertà di associazione articolo 18 e di libertà di manifestazione del pensiero articolo 21. Il principio stabilito dall’articolo 8 – ossia, quello della eguale libertà di tutte le confessioni religiose – rappresenta uno dei pilastri dell’ordinamento giuridico italiano che si basa sul sistema del pluralismo delle confessioni religiose e sulla libertà religiosa, individuale e collettiva. …..’ (http://www.initalia.rai.it/).

Dunque, con l’entrata in vigore della Costituzione Italiana il 1 Gennaio 1948, dobbiamo affermare che anche i Pentecostali ottennero la cosiddetta libertà religiosa che gli era stata negata a partire dal 1935.

Vediamo ora cosa è il riconoscimento giuridico, e lo spiegheremo con queste parole che si trovano sul sito Centro Di Servizio al Volontariato San Nicola: ‘Il riconoscimento giuridico consiste nel conseguimento della personalità giuridica attraverso l’iscrizione nel relativo registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture. Tale riconoscimento comporta i seguenti effetti:

– autonomia patrimoniale dell’associazione, con la conseguenza che gli amministratori avranno responsabilità limitata (laddove invece nelle associazioni non riconosciute gli stessi rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni contratte)

– possibilità di acquisire beni immobili a titolo gratuito, accettare donazioni ed eredità, conseguire legati (possibilità esclusa per le associazioni non riconosciute)

– possibilità di fruire di agevolazioni fiscali.

Per conseguire il riconoscimento è necessario che lo scopo dell’associazione sia definito e lecito, che il patrimonio sia adeguato alle finalità che intende perseguire e che l’atto costitutivo e lo statuto contengano indicazioni precise in ordine alla denominazione, alla sede ed all’ordinamento interno; in particolare, nello statuto dovranno essere disciplinate le modalità di costituzione e di funzionamento degli organi ed indicati i poteri attribuiti ai loro componenti. Infine, dovranno essere disciplinate le modalità di estinzione dell’associazione e di devoluzione del patrimonio.

Il riconoscimento si ottiene presentando alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell’associazione apposita domanda sottoscritta dal fondatore o da coloro ai quali è conferita la rappresentanza, allegandovi copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto. E’ inoltre necessario dimostrare la consistenza del patrimonio attraverso idonea documentazione da allegare alla domanda. Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, il prefetto, verificato il possesso dei su indicati requisiti, provvede all’iscrizione. Per le associazioni che operano nelle materie attribuite alle competenze delle regioni e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola regione, la domanda di riconoscimento può essere presentata alla regione, presso cui è istituto apposito registro regionale’ (http://www.csvbari.com/).

Come potete dunque vedere, la libertà religiosa – presente in Italia dal 1 Gennaio 1948 – permette a tutte le Chiese Evangeliche sul territorio Italiano ‘di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto’ (art. 19), il che significa che possono radunarsi liberamente per offrire il culto a Dio e possono anche evangelizzare le persone; mentre il riconoscimento giuridico permette a quelle Chiese Evangeliche che lo hanno ottenuto di fare delle cose che quelle che non lo hanno non possono fare, e cioè hanno la ‘possibilità di acquisire beni immobili a titolo gratuito, accettare donazioni ed eredità, conseguire legati (possibilità esclusa per le associazioni non riconosciute)’ e la ‘possibilità di fruire di agevolazioni fiscali’. Ma per avere il riconoscimento giuridico – che non è obbligatorio richiederlo – occorre organizzarsi come ordina di fare lo Stato con un presidente, un consiglio, un atto costitutivo e uno statuto ecc. e quindi occorre calpestare la Parola di Dio. Lo Stato quindi nel dopoguerra concesse alle Chiese Pentecostali la libertà religiosa e di propaganda ma non a condizione che esse si organizzassero e quindi non a condizione che si dessero uno statuto e un regolamento interno, perchè per avere questa libertà ciò non fu e non è richiesto dalla Costituzione. Lo Stato invece richiede l’organizzazione, e quindi lo statuto e il regolamento, per concedere il riconoscimento giuridico a quelle Chiese che vogliono averlo.

Peraltro vorrei far notare un paradosso enorme: i Massoni in Italia una volta ottenuta la libertà religiosa che gli era stata negata da Mussolini, non cercarono il riconoscimento giuridico, e difatti il Grande Oriente d’Italia è conosciuto dallo Stato ma non riconosciuto, in quanto non ha personalità giuridica. Nell’ordinamento giuridico italiano il G.O.I. quindi ha lo status delle associazioni non riconosciute (articolo 36 del Codice Civile) – e perciò non ha personalità giuridica e non è eretto a ente morale. Questa cosa deve fare riflettere molto, ma veramente molto i sostenitori del riconoscimento giuridico nelle ADI, perchè mentre i Massoni hanno rifiutato qualsiasi interferenza dello Stato, le ADI hanno permesso allo Stato di ingerirsi nei loro affari interni in cambio del riconoscimento giuridico perdendo in questa maniera la libertà spirituale che è in Cristo Gesù. Dice bene la Scrittura: “… i figliuoli di questo secolo, nelle relazioni con que’ della loro generazione, sono più accorti de’ figliuoli della luce” (Luca 16:8).

Ma le ADI perchè volevano così tanto ottenere il riconoscimento giuridico immediatamente dopo il varo della Costituzione? Perchè loro pensavano che ottenendo il riconoscimento giuridico avrebbero evitato di pagare le tasse sui locali di culto, infatti Giacomo Rosapepe quando si recò negli USA nel 1953 – quindi prima che il ricorso fatto dalle ADI fosse accettato e che essi ottenessero il riconoscimento giuridico – si lamentò pubblicamente presso le Assemblee di Dio USA della tassazione a cui erano sottoposti i locali di culto delle ADI, e disse che ‘le Assemblee di Dio non sono legalmente riconosciute dal Governo Italiano, e perciò esse non sono esenti dalla tassazione come altre chiese’ (The Pentecostal Evangel, 18 Ottobre 1953, pag. 2 – vedi foto). Addirittura il Rosapepe disse davanti al Consiglio Generale delle Assemblee di Dio USA che ‘sta cercando di ottenere un trattato di reciprocità tra il Governo Americano e il Governo Italiano affinchè la proprietà che le Assemblee di Dio hanno comprato in Italia possa essere esente dalla tassazione’ (The Pentecostal Evangel, 27 Settembre 1953, pag. 16 – vedi foto).

 

giacomo-rosapepe-lamentele
Gli articoli apparsi sul The Pentecostal Evangel con le lamentele di Giacomo Rosapepe, avvocato delle ADI.

 

Il commento dell’avvocato delle ADI Giacomo Rosapepe alla sentenza della Corte di Cassazione del 30 Novembre 1953, e a seguire la sentenza stessa.